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| Note sulla teoria schmittiana dei ‘Grandi spazi’ |
Giovanni Damiano, in Margini n. 50 :: 10 07 05 :: 17:11 T.U.
Annunciato nella “Premessa”1 alla seconda edizione di Teologia politica e poi sistematizzato nel testo del 19342 intitolato I tre tipi di scienza giuridica, il pensiero dell’ordinamento concreto rappresenta un fondamentale momento di passaggio nell’itinerario intellettuale di Carl Schmitt3 . E la stessa teoria del Grossraum, di conseguenza, non è che la ‘traduzione’, nell’ambito del diritto internazionale, della categoria dell’ordinamento concreto, pur tenendo presente che il massimo tentativo di applicare questa categoria al diritto internazionale va ritrovato nel Nomos della terra (che è del 1950).
Ora, prima di entrare nel dettaglio dell’analisi, alcune osservazioni preliminari: innanzitutto, anche all’interno della produzione schmittiana incentrata sull’ordinamento concreto vanno distinte due fasi, che Hasso Hofmann definisce di “legittimità razziale” e di “legittimità storica”4 . La prima andrebbe dal 1933 al 1936, la seconda dal 1937 in poi. La cesura tra le due fasi va ricercata, molto probabilmente, nella durissima campagna di stampa condotta, proprio sul finire del 1936, dalle SS contro Schmitt, campagna che in pratica mise fine alla sua carriera nel Terzo Reich5 .
Secondo punto: gli studi sul Grossraum (che vanno ricondotti alla fase della “legittimità storica”, per riprendere la suddivisione di Hofmann), in che relazione si pongono col nazionalsocialismo? Sono frutto di propaganda ideologica o, al contrario, sono trattazioni scientifiche lontane da ogni acquiescenza verso il regime? Secondo Hofmann, Schmitt “giustificò l’imperialismo di Hitler con la sua nuova dottrina dei grandi spazi e l’aggressione di Hitler come guerra storicamente necessaria per l’ordine spaziale”6 . Bendersky riporta la notizia che alcuni quotidiani inglesi nel 1939 addirittura attribuirono a Schmitt il ruolo di suggeritore della politica internazionale nazionalsocialista, cosa che sembrò confermata dal discorso pronunciato da Hitler al Reichstag il 28 aprile ‘397 . Ma lo stesso studioso statunitense si affretta, subito dopo, a rimarcare la distanza tra la dottrina schmittiana dei grandi spazi e il Lebensraum nazionalsocialista8 . A parere di chi scrive, la questione va interpretata secondo una duplice prospettiva: da un lato è facile dimostrare la persistenza di motivi assonanti con la politica nazionalsocialista anche in questa fase della produzione schmittiana, dall’altro, ed è questo l’aspetto davvero essenziale, la Grossraumtheorie s’innesta in una lettura di lungo periodo dei ‘cambiamenti di struttura’ della situazione politica mondiale, lettura destinata, non a caso, a trovare sbocco in un’opera (Il nomos della terra) che già dal mero punto di vista cronologico ‘scavalca’ il nazionalsocialismo9 .
Entrando, adesso, in argomento: l’ordinamento del grande spazio (Grossraumordnung) in relazione al diritto internazionale (Völkerrecht) e al concetto di Impero (Reichsbegriff) è trattato da Schmitt in un fondamentale testo del 193910 . La premessa decisiva da cui parte Schmitt è la dichiarata eclissi del ruolo dello Stato come attore principale del diritto internazionale: “il concetto di stato come concetto centrale del diritto delle genti è sorpassato”11 . L’irrimediabile decadenza del diritto internazionale interstatale, vera svolta storico-epocale12 , rende urgente la ricerca di nuovi concreti principi ordinatori. Da qui prende corpo l’importanza dello ‘spazio’ (non neutro bensì qualificato e definito, ergo concreto) come elemento essenziale per un nuovo ordinamento concreto internazionale. Purché si associ al concetto di spazio “l’idea politica”13 . Infatti “un vero principio spaziale” è la risultante della “unione di un popolo politicamente cosciente, di una idea politica e di un ‘grande spazio’, retto da quella idea e chiuso agli interventi stranieri”14 .
Per Schmitt, il primo vero presentarsi storico-concreto di un grande spazio risale alla cosiddetta ‘dottrina Monroe’. Questa dottrina possiede infatti tutti i requisiti più sopra ricordati15 . Ma la dottrina Monroe ha finito col tradire la sua originaria vocazione, trasformandosi in dottrina universalistico-espansionista e pesantemente interventista. “Da baluardo difensivo contro l’intervento delle potenze estranee al ‘grande spazio’ americano – nota Schmitt – la dottrina di Monroe si tramutò, verso il volgere di un secolo di vita, in precetto aggressivo e imperialistico di una politica di espansione”16 . Si assiste, così, alla “deformazione della dottrina Monroe da concezione di ‘grande spazio’ concreto, geograficamente e storicamente definito, in un principio generale ed universalistico che dovrebbe valere per il mondo intero con pretese di ubiquità”17 . In tal modo la dottrina Monroe non solo si trasforma “in una ideologia imperialistica e, per così dire, pan-interventistica mondiale”18 , ma, soprattutto, “si allinea con l’universalismo dell’Impero britannico”19 .
A questa concezione universalistica, e quindi de-spazializzante, interventista e imperniata sul concetto discriminatorio di guerra, Schmitt oppone un pluralismo politico costituito da un insieme di Imperi e di grandi spazi, ossia un principio, intrinsecamente ordinativo, basato su di un equilibrio di egemonie continentali “capace di risolvere la questione della guerra discriminatoria, retaggio inevitabile dell’universalismo, rendendo possibile la guerra, totale sì ma determinata (come guerra reale fra istanze politiche ‘totali’). È insomma, questo, un nuovo ordine ‘spaziale’ e ‘plurale’ della Terra, che vuole collocarsi oltre gli ‘errori’ e i ‘deliri’ del Moderno”20 .
Di fronte ai pericoli insiti nella fatale degenerazione della dottrina Monroe21 , Schmitt elabora la concezione di un grande spazio riguardante l’Europa centrale e orientale22 su cui, in omaggio alla teoria del non-intervento esterno, hanno competenza esclusiva le potenze statali e nazionali che governano tale spazio, e in special modo il Reich tedesco.
Adesso è dunque l’idea di Reich ad acquisire centralità, di contro allo Stato. Reich che è, a sua volta, espressione politica di un popolo dotato di coscienza spaziale. Pertanto, il grande spazio si articola “in cerchi concentrici”23 : i suoi componenti elementari sono le nazionalità configurate statualmente, che non vanno cancellate ma subordinate al Reich. Quest’ultimo è esso stesso nazionalistico ma, in quanto portatore di una più alta idea politica perché forma politica di un popolo ‘spazialmente’ e politicamente consapevole, è destinato ad esercitare l’egemonia sul grande spazio così costituito e a farsene garante e protettore. Proprio grazie a questa costruzione Schmitt può affermare che il Reich tedesco, d’impronta nazionalistica e situato al centro dell’Europa, si oppone sia alle potenze universalistiche ‘occidentali’, assimilatrici dei popoli, sia all’oriente bolscevico, anch’esso universalistico in quanto fautore di una rivoluzione mondiale24 , sì da dar vita ad uno spazio politico ‘striato’, ad un pluriverso planetario organizzato per grandi spazi, lontanissimo da ogni ‘tentazione’ universalistica. Questo perché l’idea di Reich è “planetaria, cioè può irradiarsi su tutta la terra senza per questo distruggere le nazioni, né gli stati, e senza balzare dalla superata vecchia idea di stato a un diritto mondiale, frutto di aspirazioni imperiali ed universalistiche, come avviene nel diritto imperialistico delle democrazie occidentali”25 .
Per cui, in definitiva, “sono imperi, in tal senso, quelle potenze egemoniche e preponderanti la cui influenza politica s’irradia su un determinato ‘grande spazio’ e che per principio bandiscono da quest’ultimo l’intervento di potenze estranee”26 . Ciò comporta la non identificazione di Reich e grande spazio, che restano tra loro concetti distinti, così come i singoli stati o popoli compresi nel grande spazio non fanno parte integrante del Reich ma ne subiscono l’influenza. Invece, le relazioni giuridiche scaturenti da un siffatto nuovo ordinamento concreto saranno: 1) relazioni tra grandi spazi; 2) relazioni tra gli Imperi-guida di questi grandi spazi; 3) relazioni tra i vari popoli presenti entro un grande spazio; 4) relazioni tra popoli appartenenti a differenti grandi spazi (con la riserva della non-interferenza di potenze estranee)27 .
In chiusura, uno sguardo in avanti: precisamente, ad uno scritto del 1942, Terra e mare. Qui la ricerca di una concreta spazializzazione della politica s’imbatte nella “opposizione elementare fra terra e mare”28 . Opposizione tra un pensiero ‘marino’, che disconosce limiti e confini, ‘annegando’ ogni saldo limes, e un pensiero ‘terrestre’, ancorato al limite e alla misura e dunque portatore dell’ordine. Detto altrimenti: universalismo vs forma politica concreta, geograficamente qualificata. E quindi opposizione tra le potenze ‘oceaniche’, Inghilterra prima e Stati Uniti poi, e gli Stati continentali, in primis la Germania29 . Ritornano, dunque, motivi già prima analizzati, ma ora letti alla luce della coppia polare terra/mare. In realtà, però, anche qui siamo solo ad una tappa di avvicinamento all’opera capitale del 1950: “l’opposizione di matrice hegeliana di Land und Meer costituisce l’Urzelle [cellula originaria] mitica che rende possibile tutta l’orchestrazione del Nomos”30 . Non a caso in Terra e mare fa la sua comparsa, rispetto al Concetto d’Impero, appunto il termine nomos: “ogni ordinamento fondamentale è un ordinamento spaziale. Quando si parla della costituzione di un paese o di un continente, ci si riferisce al suo ordinamento fondamentale, al suo nomos”31 . Nomos, ovvero un Grundordnung basato “nella sua essenza, su determinati confini e delimitazioni spaziali, su determinate misure e su una determinata spartizione della terra”32 .
Si chiarisce così, nota Galli, “che la teoria dei ‘grandi spazi’ è il tentativo di pensare un nuovo nomos della Terra”33 . Nuovo perché, a ricordarcelo è la chiusa di Terra e mare, “non vi è dubbio che il vecchio nomos stia venendo meno”34 . Non per questo, tuttavia, aggiunge Schmitt, “ciò che è venturo è solo assenza di misura, ovvero un nulla ostile al nomos. Anche nella lotta più accanita fra le vecchie e le nuove forze nascono giuste misure e si formano proporzioni sensate”35 . Un auspicio che è anche il nostro.
NOTE
1 Cfr. C. Schmitt, Le categorie del “politico”, il Mulino, Bologna 1986, p. 30. La “premessa” è datata “novembre 1933”, mentre la seconda edizione di Teologia politica è del 1934.
2 Ora tradotto in italiano in versione integrale (cfr. C. Schmitt, I tre tipi di scienza giuridica, Giappichelli, Torino 2002).
3 Per un’accurata analisi del significato di tale passaggio all’interno del percorso schmittiano, cfr. A. Amendola, Carl Schmitt tra decisione e ordinamento concreto, ESI, Napoli 1999. In particolare, Amendola segnala come già nella Dottrina della costituzione (che è del 1928), il rimando di Schmitt alla categoria di identità si carichi di contenuti sostanzialistici e organicisti (cfr. A. Amendola, op. cit., pp. 90-95). Da qui si può affermare che il pensiero dell’ordinamento concreto, lungi dal rappresentare una rottura radicale, sia invece uno sviluppo (pur se da mettere in relazione con l’adesione schmittiana al nazionalsocialismo) di temi già presenti nel periodo ‘decisionista’ di Schmitt. D’altronde, anche il pensiero dell’ordinamento concreto si basa, a sua volta, su di un momento decisionistico, per la precisione sulla ‘decisione del 1933’, ossia sulla presa del potere da parte di Hitler (cfr. H. Hofmann, Legittimità contro legalità. La filosofia politica di Carl Schmitt, ESI, Napoli 1999, pp. 204, 214).
4 Cfr. H. Hofmann, op. cit., pp. 209-291.
5 Cfr. sull’argomento il ricco dossier, curato da Antonio Caracciolo, “Carl Schmitt e il nazismo”, in De Cive, n. 5, 1998, pp. 39-58. Interessante è anche il documento pubblicato su Behemoth, n. 5, luglio 1988-marzo 1989, pp. 31-38, concernente gli attacchi mossi a Schmitt dall’ufficio di Rosenberg. Per una ricostruzione complessiva della vicenda cfr. J.W. Bendersky, Carl Schmitt teorico del Reich, il Mulino, Bologna 1989, pp. 259-284.
6 H. Hofmann, op. cit., p. 237.
7 Cfr. J.W. Bendersky, op. cit., pp. 300-301. Quest’accusa ritornò negli interrogatori cui Schmitt venne sottoposto nel dopoguerra (cfr. ivi, pp. 311-312)
8 Ivi, pp. 302-304. Sulla fondamentale differenza che passa tra la teoria dei grandi spazi e quella dello ‘spazio vitale’ insiste pure Piet Tommissen, “L’era dei grandi spazi terrestri secondo Carl Schmitt”, in Trasgressioni, n. 6, 1988, p. 64.
9 Trovo pertanto non condivisibile il giudizio di Carlo Galli sulla connotazione prettamente “ideologica” del Grossraum rispetto alla teoria del nomos che ne costituirebbe la “ritrascrizione scientifica” (cfr. C. Galli, Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, il Mulino, Bologna 1996, p. 864).
10 C. Schmitt, Il concetto d’Impero nel diritto internazionale, Settimo Sigillo, Roma 1996 (titolo originale: Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht).
11 Ivi, p. 49.
12 Cfr. H. Hofmann, op. cit., p. 256. Schmitt, in breve, “annuncia la fine dell’epoca della statualità” (ibidem).
13 C. Schmitt, Il concetto d’Impero nel diritto internazionale, cit., p. 19. Non a caso, Schmitt rifiuta la “dottrina dei confini naturali” in quanto “determinata prevalentemente in senso geo-politico e statuale” (ivi, p. 7). In altre parole, l’elemento ‘spazio’ va inteso non in senso esclusivamente naturalistico ma come “spazio politicamente interpretato e deciso” (C. Galli, op. cit., p. 868). In netta divergenza con il Lebensraum, è, invece, il rifiuto del “diritto dei popoli allo spazio e alla terra, e specialmente il diritto di popoli prolifici di fronte ad altri demograficamente più poveri” (C. Schmitt, Il concetto d’Impero nel diritto internazionale, cit., p. 7).
14 C. Schmitt, Il concetto d’Impero nel diritto internazionale, cit., p. 19.
15 Comunque Schmitt ha cura di sottolineare che non ha senso “prendere la dottrina americana di Monroe tal quale e trasferirla di sana pianta in altri tempi e paesi” (ivi, p. 14). Quel che conta, piuttosto, è “soltanto estrarre dal messaggio originario di Monroe il concetto centrale autentico, vale a dire l’illiceità di diritto delle genti dell’intervento da parte di potenze estranee in un ‘grande spazio’ retto da un principio ordinatore” (ivi, p. 20).
16 Ivi, p. 17. Sull’argomento cfr. O. Foppiani, La nascita dell’imperialismo americano (1890-1898), Settimo Sigillo, Roma 1998. A mio parere, però, la ‘torsione’ espansionistica era già chiaramente visibile perlomeno dalla guerra con il Messico del 1846. Di sicuro, in ogni caso, lo era per John Caldwell Calhoun. Senza contare, andando a ritroso nel tempo, che uno dei veri motivi della guerra d’indipendenza americana fu il Quebec Act del 1774, col quale re Giorgio III in pratica bloccava l’espansione ad ovest delle colonie americane (cfr. F. Jennings, La creazione dell’America, Einaudi, Torino 2003, pp. 76-77, 149-151). A conferma: uno dei primi atti del Congresso fu proprio l’autorizzazione, il 27 giugno 1775, dell’invasione del Canada. Come nota Jennings, “l’espansione, se non il Manifest Destiny, era già nell’aria” (ivi, p. 216).
17 C. Schmitt, Il concetto d’Impero nel diritto internazionale, cit., p. 21.
18 Ivi, p. 22.
19 Ivi, p. 21. Con il corollario assolutamente decisivo di “mettere l’interesse dell’integrità di un tale impero alla pari degli interessi dell’umanità” (ivi, p. 28).
20 C. Galli, op. cit., p. 871. Si legge in un testo schmittiano del 1942: “contro l’universalismo dell’egemonia mondiale anglo-americana si è affermata l’idea di una terra ripartita in grandi spazi continentali” (C. Schmitt, “La lotta per i grandi spazi e l’illusione americana”, in Id., L’unità del mondo e altri saggi, Pellicani, Roma 1994, p. 264).
21 “La mancanza di misura e di limite di questo interventismo [statunitense] ha distrutto dalle fondamenta la vecchia dottrina Monroe e il panamericanismo che su di essa poggiava. Però, l’eliminazione di ogni tipo di misura e limite, che caratterizza il paninterventismo americano non è solo globale, ma anche totale. Riguarda allo stesso modo gli affari interni, le relazioni sociali, economiche e culturali, e la vita di ogni popolo e Stato” (C. Schmitt, “Cambio di struttura del diritto internazionale”, in Id., L’unità del mondo e altri saggi, cit., pp. 294-295. Il testo originale citato è del 1943; il corsivo è mio).
22 Cfr. C. Schmitt, Il concetto d’Impero nel diritto internazionale, cit., pp. 37-43.
23 C. Galli, op. cit., p. 871.
24 Cfr. C. Schmitt, Il concetto d’Impero nel diritto internazionale, p. 46.
25 Ivi, p. 57. Sulla differenza tra Reich e imperialismo cfr. ivi, p. 46.
26 Ivi, p. 45. Va aggiunto che in Schmitt effettivamente l’idea di Reich non sembra carica di “risonanze mistiche o emotive” né di “valori spirituali precisi” (C. Galli, op. cit., p. 869). Qui si misura la lontananza di Schmitt da certe suggestioni ‘rivoluzionario-conservatrici’ alla Moeller van den Bruck. Nonostante ciò, il riferimento al “concetto solare di impero” (C. Schmitt, Il concetto d’Impero nel diritto internazionale, cit., p. 46) pare complicare il quadro. Ma qui non è possibile andare oltre questo accenno.
27 Cfr. H. Hofmann, op. cit., p. 256 nota 80. Per una comparazione con le coeve dottrine ‘imperiali’ fasciste cfr. D. Rodogno, Il nuovo ordine mediterraneo. Le politiche di occupazione dell’Italia fascista in Europa (1940-1943), Bollati Boringhieri, Torino 2003, specialmente il secondo capitolo, pp. 67-100.
28 C. Schmitt, Terra e mare, Adelphi, Milano 2002, p. 18. Opposizione “rilevata sin dai tempi antichi”, chiosa Schmitt (ibidem). Al riguardo, due esempi: il passo di Platone (Leggi, 705a), in cui la vicinanza del mare rende i cittadini falsi, incostanti e nemici, ed è fattore di grave turbamento della polis, e la magistrale analisi simbolica di Proclo del Pireo come luogo ove regna la confusione e il divenire (cfr. Proclo, Commento alla Repubblica di Platone, Bompiani, Milano 2004, pp. 23-27).
29 Un’analisi interessante sulla differenza tra ‘sovranità continentale’ e ‘sovranità insulare’ è sviluppata da A. Bolaffi, “La figura del sovrano tra ‘terra’ e ‘mare’. Una categoria del moderno riletta in chiave geo-politica”, in R. Racinaro (a cura di), Tradizione e modernità nel pensiero politico di Carl Schmitt, ESI, Napoli 1987, pp. 89-117.
30 G. Preterossi, Carl Schmitt e la tradizione moderna, Laterza, Roma-Bari 1996, p. 158. Che Terra e mare sia sotto il segno di Hegel lo rimarca lo stesso Schmitt nella nota finale aggiunta nel 1981 (cfr. C. Schmitt, Terra e mare, cit., p. 111). D’altronde, anche Hofmann ci ricorda che “l’ombra di Hegel” riappare sullo sfondo “in ogni importante svolta o trasformazione di Schmitt” (H. Hofmann, op. cit., p. 237).
31 C. Schmitt, Terra e mare, cit., p. 73.
32 Ivi, p. 74.
33 C. Galli, op. cit., p. 877. Passaggio importante perché sottolinea la continuità presente nella ricerca ‘internazionalistica’ di Schmitt.
34 C. Schmitt, Terra e mare, cit., p. 110.
35 Ibidem.
Margini n. 50
Editore : Ar